Con la nota ministeriale prot. 2198 del 30 giugno 2015 è disponibile la funzione per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, da parte degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali
Detta funzione consente:
– l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
– l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.
Stando cosi le cose, il MIUR sottolinea che dovranno essere inseriti in GAE solo i docenti in possesso di provvedimento giudiziario (ricorsi al TAR e PDR avverso il D.M. 2012 e 2013), escludendo così migliaia di docenti che presentano le stesse problematiche ma penalizzati perché non hanno fatto un ricorso: semplicemente assurdo! Ricordiamo che nel settembre 2013 l’abilitazione all’insegnamento per i diplomati magistrali venne riconosciuta proprio dal Consiglio di Stato e, ultimamente ad aprile 2015, sempre il Consiglio di Stato ha pemesso l’inclusione di un gruppo di docenti diplomati magistrale nelle graduatorie ad esaurimento.
In queste ore si segnala un incremento di diffide e contenziosi, una trentina di ricorsi nella sola giornata di ieri, nei confronti del Miur e degli uffici regionali e territoriali di zona. Nel frattempo il Miur sta avviando un vero e proprio censimento per capire quanti docenti sarebbero coinvolti …..circa 3000. Oggi grazie all’intervento di alcuni parlamentari è stata depositata un’interrogazione per chiedere chiarimenti in merito. Sempre in queste ore associazioni e avvocati invitano a compilare il modulo di inserimento GAE che troverete qui [Download non trovato] e di inviarlo IMMEDIATAMENTE con raccomandata A/R o pec al MIUR e all’UST di riferimento della propria regione
pec MIUR dpit@postacert.istruzione.it
pec UST http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/pec_direzioni_regionali
Con l’occasione si chiarisce che tale richiesta molto probabilmente non avrà riscontro positivo, ma la si considera un’azione utile. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato la sede giurisdizionale adeguata è il Tribunale del Lavoro. Si informa che il termine ultimo per ricorrere al giudice del lavoro è il 10 LUGLIO e non sono previste proroghe. Chi, invece, ha agito in passato ai sensi della circolare e ha un contenzioso ancora pendente, deve attendere disposizioni da parte degli uffici.
IlGrandeMetodo